/ DPCM 3 novembre 2020 – indicazioni
Pubblicato il 9 Novembre 2020 in Emergenza COVID
Il DPCM 3 novembre 2020 sostituisce quello del 24 ottobre e produce i propri effetti dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. Di seguito indichiamo le norme di interesse per le imprese.
Applicazione dei protocolli di contenimento del Covid 19
Il DPCM conferma, nei luoghi di lavoro, l’applicazione dei protocolli di contenimento del Covid-19 già in vigore ed in allegato al provvedimento. Sono quindi confermate le misure già previste per le aziende: la priorità è il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e, qualora non sia possibile mantenere tale distanza, l’adozione di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche conformi alla norma EN ISO 14683: 2019 o FFP2/FFP3 conformi alla norma EN 149).
Limitazione degli spostamenti e trasferte
Il DPCM introduce il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostamento nell’arco temporale che va dalle ore 22.00 alle ore 5.00, ad eccezione di comprovati motivi lavorativi, oltre che di salute e di necessità. Ai lavoratori che operano su turni lavorativi con orari tali da obbligare l’arrivo o il ritorno dal posto di lavoro nell’arco temporale oggetto del divieto, potrà essere richiesta, in caso di controllo la sottoscrizione dell’autocertificazione (il modello è in allegato).
Le trasferte per motivi di lavoro sono da considerarsi possibili solo se effettivamente indispensabili al completamento dell’attività lavorativa (ad es. installazione di impianti, manutenzione, ecc). Qualora i lavoratori fossero inviati in trasferta, potrebbe essere richiesta loro, in caso di controllo, l’autocertificazione per spostamenti in ingresso ed in uscita dalle regioni individuate, con l’Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020, come:
– a rischio medio-alto: Puglia e Sicilia;
– a rischio alto: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Gli spostamenti verso le altre regioni non prevedono il rilascio di alcuna certificazione.
Formazione
Il DPCM specifica che tutta l’attività di formazione deve svolgersi con modalità a distanza. L’unica eccezione riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza: questa può svolgersi in presenza, ma nel rispetto dei protocolli di contenimento del contagio emanati dalla Conferenza delle Regioni. Si ricorda che tutta la formazione di base in materia di sicurezza, come, ad esempio, quella per nuovi assunti o per cambio di mansione, deve essere obbligatoriamente effettuata, mentre può essere rinviato l’aggiornamento periodico per mansioni come carrellisti, addetti al primo soccorso, antincendio, ecc.
Contatti stretti – prevenzione e gestione
L’Istituto Superiore di Sanità (documento n. 53/2020) definisce “contatto stretto”
– una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (es. stretta di mano);
– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, ecc) con un caso di Covid-19, senza indossare DPI idonei;
– una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso di Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Considerato che l’Autorità Sanitaria, nel tracciare i contatti stretti, adotta la quarantena nei casi di attività lavorativa che si svolge a distanza inferiore a 2 metri per più di 15 minuti e di compresenza in un ambiente chiuso senza DPI, per le aziende vi è il rischio di importanti riflessi negativi sull’operatività di interi reparti. E’ opportuno quindi valutare misure di mitigazione di tale rischio, ancorchè non codificate nei protocolli nazionali, prevenendo possibili provvedimenti di quarantena con misure di distanziamento superiore a 2 metri, laddove sia possibile, e comunque evitando che in luoghi chiusi si possa avere contatti “faccia a faccia” senza dispositivi di protezione individuale.
Fonte: Confindustria Venezia