/ Covid-19: corretta gestione del lavoratore in malattia o quarantena
Pubblicato il 23 Novembre 2020 in Emergenza COVID
Con l’approfondimento del 20 novembre 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene pubblicando le faq riguardanti l’equiparazione della quarantena Covid-19 alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto in favore dei lavoratori dipendenti dalla disciplina emergenziale. Al riguardo una specifica tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, derivanti da patologie oncologiche o terapie salvavita. In tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera.
Riconoscimento della tutela durante la quarantena
La tutela dell’equiparazione della quarantena a malattia è riconosciuta a fronte di apposita certificazione sanitaria: – certificato di malattia; – provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (ASL-SISP) Il certificato di malattia viene redatto sin dal primo giorno di assenza dal lavoro; il medico, oltre a riportare nel certificato la diagnosi dettagliata, appone nelle note di diagnosi anche gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica con l’indicazione del periodo di quarantena.
Tutela in caso di malattia accertata
In caso di malattia conclamata da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Infezione da Coronavirus in occasione di lavoro
Nei casi accertati di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro, le prestazioni sono di competenza Inail, compreso il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, anche se il contagio è stato accertato successivamente. Il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Fonte: Ipsoa