/ CIG e assegno ordinario: chi ne ha diritto e come fare domanda.
Pubblicato il 24 Marzo 2020 in Emergenza COVID
L’INPS, con il messaggio 1321 del 23 marzo 2020 apre i canali telematici da utilizzare per inviare le domande relative a CIG e assegno ordinario del FIS con la causale “COVID-19 nazionale”.
Le richieste possono essere presentate per i periodi dal 23 febbraio al 31 agosto per una durata massima di 9 settimane. Non serve nessun documento probatorio, è sufficiente l’elenco dei lavoratori beneficiari.
La cassa integrazione può essere richiesta da:
· imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
· cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
· imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
· cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
· imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
· imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
· imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
· imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
· imprese addette all’armamento ferroviario;
· imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
· imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
· imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
· imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
L’assegno ordinario invece è una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.