/ Valutazione e titoli non immobilizzati e rivalutazioni dei beni d’impresa in consultazione
Pubblicato il 26 Febbraio 2019 in Bilancio e contabilità
L’OIC ha posto in consultazione le bozze di due documenti interpretativi: il documento 4 relativo agli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati e il documento 5 relativo agli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa. I commenti potranno essere inviati entro il 6 marzo 2019 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. L’OIC ha deciso di pubblicare in consultazione le bozze dei seguenti documenti: – Interpretativo n. 4: Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati; – Interpretativo n. 5: Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa.
Documento Interpretativo 4
Il documento interpretativo 4 esamina l’articolo 20-quater del Decreto Legge 119/2018 convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2018 n° 136 il quale prevede che le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, possano valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’OIC ha deciso di predisporre il presente documento interpretativo tenendo conto: – delle posizioni assunte in sede di redazione dell’Interpretativo 3 ritenute ancora applicabili; – delle modifiche introdotte al codice civile dal D.lgs. 139/2015 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili (e.g. costo ammortizzato e derivati).
Documento interpretativo 5
Il documento interpretativo 5 analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2019 (art. 1, commi 940–946, legge 30 dicembre 2018, n. 145). Tali norme sono riportate nel capitolo “La disciplina della rivalutazione contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145” ed hanno disposto che i soggetti individuati dalla norma, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio “possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa”. La legge ricalca per molti aspetti le precedenti leggi di rivalutazioni ma a seguito dell’emanazione della legge di rivalutazione 2019, l’OIC ha deciso di emanare il documento interpretativo in modo da agevolare gli operatori nell’individuare e applicare le appropriate regole contabili. L’OIC invita ad inviare commenti entro il 6 marzo 2019 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.