/ Informativa sui Corrispettivi telematici
Pubblicato il 15 Luglio 2019 in Bilancio e contabilità
Dal 1° di luglio, come è noto, è partita la fase 2 della fattura elettronica, ma contemporaneamente, forse un po’ in sordina, si è dato avvio anche alla seconda riforma prevista dalla Legge di Bilancio 2019 per combattere l’evasione fiscale e cioè l’invio obbligatorio dei Corrispettivi Telematici per i soggetti che attualmente rilasciano scontrino o ricevuta fiscale.
Le informazioni non sempre complete diramate in questi giorni dagli organi di stampa ci impongono di fare chiarezza rispetto a quanto sta succedendo e quale, a nostro avviso, sarà l’evoluzione e l’impatto di questa innovazione nei prossimi mesi.
Parliamo innanzitutto di un obbligo che da subito coinvolge i soggetti con più di 400.000 euro di fatturato (nelle stime circa 260.000) e, da gennaio 2020, tutti gli altri soggetti (più di 1 milione), e che prevede che i corrispettivi siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione tramite un’apparecchiatura dedicata (Registratore Telematico o RT) che risponde ai requisiti di immodificabilità e sicurezza dei dati gestiti e trasmessi fin dalla loro origine. In alternativa all’uso del sistema RT, è possibile utilizzare l’apposita applicazione dell’AdE, disponibile sul Portale dell’Agenzia, e per specifica previsione normativa potranno essere individuate anche altre modalità ora non disponibili.
Il ritardo nella fornitura e installazione dei nuovi RT e le proteste degli operatori attualmente non dotati di registratori di cassa che rilasciano ricevuta fiscale hanno spinto il Legislatore ad approvare con il “Decreto Crescita” una sorta di “moratoria” di 6 mesi dall’obbligo durante i quali gli operatori possono continuare a certificare i corrispettivi come prima (scontrino e ricevuta fiscale) e trasmettere i dati entro il mese successivo con delle modalità semplificate che l’AdE ha rese note con uno specifico Provvedimento il 4 luglio scorso.
Sono state previste 3 modalità di invio dei corrispettivi per il periodo transitorio (fino a dicembre 2019 per i soggetti obbligati dal 1° luglio, fino al 30 giugno 2020 per i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020):
- la prima prevede l‘Upload dal sito Fatture&Corrispettivi di files giornalieri secondo il tracciato dei “tipi corrispettivi” utilizzato dai sistemi RT;
- la seconda il data entry dei dati direttamente dal portale Fatture&Corrispettivi;
- la terza l‘invio massivo dei corrispettivi utilizzando le modalità e il tracciato della Comunicazione Dati Trasfrontalieri (ex “Dati Fattura”) secondo le convenzioni previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento.
La raccolta e trasmissione dei Corrispettivi può avvenire sia da parte dei soggetti obbligati (imprese che effettuano la vendita del bene e rilasciano scontrino o ricevuta fiscale), sia per il tramite degli intermediari fiscali che possono operare in nome e per conto dell’esercente, estraendo i dati direttamente dalle registrazioni contabili effettuate ai fini IVA. Considerati i tempi stretti (prima scadenza 31 agosto) e le difficoltà operative di estrarre i dati dai vecchi registratori di cassa, supponiamo che l’adempimento nella fase transitoria sarà principalmente a carico degli intermediari secondo la modalità “dati fattura” già ampiamente collaudata e conosciuta nei suoi aspetti operativi che di seguito ricapitoliamo:
- come detto, la predisposizione dei flussi può essere effettuata partendo dalla contabilità IVA con l’avvertenza che si tratta di dati giornalieri e quindi eventuali registrazioni IVA cumulative (tipicamente per i soggetti in contabilità semplificata) dovranno essere esplose per singolo giorno;
- i files devono quindi essere firmati digitalmente dal soggetto obbligato o dall’intermediario fiscale usando una firma qualificata o il certificato Entratel disponibile su Desktop Telematico o Entratel Multifile. Con questi ultimi strumenti, i files possono essere anche controllati (sulla questione della firma c’è un dibattito in corso con AdE per permettere l’uso della firma massiva degli HUB, come per la fattura elettronica);
- successivamente, si può procedere all’invio telematico tramite upload dal sito Fatture&Corrispettivi o utilizzando un intermediario tecnico accreditato al SdI (Hub), secondo le modalità già in uso per la fattura elettronica.
È evidente che questo periodo transitorio di 6 mesi rappresenta una semplificazione e un’opportunità per chi non è ancora dotato di un Registratore Telematico, ma anche un aggravio di lavoro per tutti, operatori, intermediari e software house che devono gestire in tempi brevissimi un nuovo adempimento. Premesso che sono state già evidenziate le difficoltà di trasmettere entro il 31 agosto i dati del mese di luglio (sul punto è già in fase di predisposizione una richiesta di slittamento al 30 settembre per l’invio accorpato di luglio e agosto), l’accordo con AdE prevede che durante la fase transitoria, sia individuata una modalità alternativa all’uso dei sistemi RT che possa essere gestita unicamente tramite software applicativo, in particolar modo per i soggetti che attualmente rilasciano la Ricevuta Fiscale. Su questo punto è già operativo un tavolo di lavoro con l’AdE che dovrebbe portare dei risultati già nel mese di settembre, in modo da poter poi predisporre i necessari adeguamenti software entro il mese di dicembre 2019.
Fonte: AssoSoftware