/ Spettacolo: la legge delega amplia l’Art bonus
Pubblicato il 14 Dicembre 2017 in Bandi
La legge delega per la riforma dello spettacolo conferma ed estende la platea dei soggetti beneficiari dell’Art-Bonus, il credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Il Governo inoltre, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l’organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma e il riassetto della disciplina dei diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi e delle rievocazioni storiche tramite la predisposizione del Codice dello spettacolo.
La legge 22 novembre 2017, n. 175 recante la delega al Governo per la riforma dello spettacolo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017 ed entra in vigore il 27 dicembre 2017.
Principi generali della legge delega
Il Governo riceve la delega per promuovere e sostenere:
1) lo spettacolo, nelle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, nonché come componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale.
2) le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche in un contesto unico e non riproducibile. In questa categoria di attività sono ricomprese:
- le attività teatrali;
- le attività liriche, concertistiche, corali;
- le attività musicali popolari contemporanee;
- le attività di danza classica e contemporanea;
- le attività circensi tradizionali;
- le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;
- i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
3) l’intervento pubblico per migliorare:
- la qualità dell’offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo;
- la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l’interazione tra lo spettacolo e l’intera filiera culturale, educativa e del turismo;
- le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall’infanzia;
- il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi;
- l’accesso alla fruizione delle arti della scena;
- il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell’offerta e della domanda delle attività di spettacolo;
- lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo;
- la diffusione dello spettacolo italiano all’estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo;
- la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale;
- la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
- l’iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
- le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l’attività;
- le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l’individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, per lo svolgimento delle attività.
Decreti attuativi
La legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per:
- il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’attività;
- l’organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;
- la riforma, la revisione, e il riassetto della disciplina dei diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, tramite la predisposizione del “Codice dello spettacolo”.
Consiglio superiore dello spettacolo
La legge delega istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo che svolge compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.
Fondo unico per lo spettacolo
La legge reca disposizioni di natura finanziaria per incrementare il Fondo unico per lo spettacolo (FUS)di euro 9.500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 22.500.000 a decorrere dall’anno 2020 la dotazione del FUS. Stabilisce inoltre misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto.
Incentivi fiscali
Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo:
- estende a tutti i settori dello spettacolo l’Art-Bonus, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura;
- conferma a regime il credito d’imposta per le opere prime, seconde e terze di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti proprio al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti. Il beneficio è riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche.